Questioni internazionali · Diritto del mare
«Non è la nave che rende una pretesa giuridica: è la norma. Ma una pretesa ripetuta abbastanza a lungo comincia a somigliare a una norma.»
Il 24 marzo 2026, alla secca di Scarborough, la guardia costiera cinese ha annunciato via radio quelle che ha definito operazioni di sgombero. Il messaggio, intercettato dalle unità di pattuglia e dai pescherecci filippini, indicava quattro coordinate che delimitavano un’area rettangolare nella porzione meridionale della secca. La guardia costiera filippina ha dichiarato di aver documentato per la prima volta un annuncio di quel tipo.
Non è un episodio isolato. Nell’autunno precedente la Cina aveva approvato l’istituzione di una riserva naturale nazionale sulla stessa formazione; nell’aprile del 2026, immagini satellitari hanno mostrato una barriera galleggiante collocata all’ingresso della laguna. Riserva naturale, provvedimento di sgombero, sbarramento fisico: tre atti di natura diversa, un’unica direzione.
Il linguaggio impiegato è la parte più interessante della vicenda, perché è deliberatamente amministrativo. Non un’operazione militare: un provvedimento. Non un divieto imposto con la forza: un perimetro, delle coordinate, una comunicazione formale. È esattamente il modo in cui parla un’autorità che esercita una competenza propria — e la qualificazione di una secca come area naturale protetta appartiene alla stessa grammatica.
La cornice giuridica, in breve
La secca di Scarborough dista circa centoventi miglia nautiche da Luzon, dunque ricade largamente entro le duecento miglia della zona economica esclusiva filippina. In quello spazio, gli articoli 56 e 57 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare attribuiscono allo Stato costiero diritti sovrani sulle risorse — la pesca compresa — e giurisdizione funzionale su ambiente, ricerca e installazioni.
La zona economica esclusiva non è però mare territoriale: lo Stato costiero non vi esercita sovranità piena, e la libertà di navigazione resta intatta per tutti. Ne discende un punto che il lodo del 2016 ha già chiarito e che merita di essere ricordato: nessuno Stato terzo può vietare ai pescatori dello Stato costiero l’accesso alle risorse della sua zona economica esclusiva, perché quel diritto non gli appartiene.
Una zona di esclusione proclamata unilateralmente in acque altrui non è dunque un atto illegittimo perché eccessivo. È un atto giuridicamente inesistente: manca il titolo per emanarlo.
Perché la forma conta
Se l’atto è inesistente, perché preoccuparsene? Perché il diritto internazionale è un ordinamento in cui la prassi degli Stati concorre alla formazione delle norme, e la prassi si documenta con atti, non con intenzioni.
Una condotta ripetuta, formalizzata, pubblicizzata e non contestata produce nel tempo un effetto che nessuna singola nave produrrebbe: costruisce un archivio. Fra vent’anni, chi dovrà ricostruire il comportamento delle parti in quelle acque troverà una serie ordinata di provvedimenti, coordinate, orari e comunicati. Il fatto che siano privi di fondamento non li cancella dall’archivio.
È per questa ragione che la protesta diplomatica, che al lettore non specialista appare il più inutile degli strumenti, è invece decisiva. La protesta non ferma la nave: impedisce che il silenzio sia interpretato come acquiescenza. In un sistema che si nutre di prassi, tacere è una scelta giuridica, e non è mai neutra.
Un’abitudine che viaggia
Il metodo — rivendicare in forma amministrativa ciò che non si potrebbe rivendicare in forma dichiarata — non ha nulla di regionale, ed è questa la ragione per cui l’episodio riguarda anche i mari europei.
Si presenta ogni volta che uno Stato istituisce aree di protezione ambientale o della pesca in spazi non delimitati, ogni volta che una zona di sicurezza attorno a un impianto viene estesa oltre le misure consentite, ogni volta che un obbligo di notifica preventiva viene imposto a navi in transito in acque in cui la navigazione è libera. In ciascuno di questi casi la forma è quella della buona amministrazione; la sostanza è un’estensione di giurisdizione.
Nel Mediterraneo, dove larghe porzioni di mare restano prive di delimitazione concordata, la tentazione è strutturale, e non riguarda soltanto le sponde lontane. Chi osserva quelle acque farebbe bene ad abituarsi a una domanda semplice: questo atto su quale titolo si fonda? Non su quale interesse, non su quale necessità — su quale titolo.
È una domanda noiosa, e per questo utile. Le pretese più durature non nascono quasi mai da un gesto clamoroso: nascono da una serie di atti ordinari che nessuno ha contestato in tempo.
