Il passaggio inoffensivo: perché una nave straniera può attraversare il tuo mare

Pillole di diritto internazionale del mare · 3 Nel mare territoriale lo Stato costiero esercita la sovranità: è territorio a tutti gli effetti, prolungato sull’acqua fino a dodici miglia dalla…

Pillole di diritto internazionale del mare · 3

Nel mare territoriale lo Stato costiero esercita la sovranità: è territorio a tutti gli effetti, prolungato sull’acqua fino a dodici miglia dalla linea di base. Eppure una nave battente bandiera straniera può attraversarlo senza chiedere permesso. Non è una tolleranza: è un diritto, e si chiama passaggio inoffensivo.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare lo definisce con precisione. Il passaggio dev’essere continuo e rapido — è consentito fermarsi solo per ragioni ordinarie di navigazione, per forza maggiore o per prestare soccorso — e non deve pregiudicare la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero.

Il pregio della disciplina è che non si affida a una valutazione discrezionale. L’articolo 19 elenca le attività che rendono il passaggio offensivo: l’uso o la minaccia della forza, esercitazioni con armi, raccolta di informazioni a danno della difesa, propaganda ostile, decollo o appontaggio di aeromobili, operazioni di carico o scarico contrarie alle leggi doganali o sanitarie, inquinamento grave e volontario, attività di pesca, ricerca scientifica non autorizzata, interferenza sulle comunicazioni.

L’elenco spiega perché un peschereccio straniero che cala le reti nel mare territoriale non stia esercitando un passaggio inoffensivo: sta pescando. E perché una nave da ricerca che rileva fondali senza autorizzazione non sia in transito: sta lavorando.

Lo Stato costiero conserva poteri significativi. Può adottare leggi sulla sicurezza della navigazione, sulla protezione dei cavi e delle condotte, sulla tutela dell’ambiente e sulla prevenzione delle violazioni doganali e di immigrazione; può stabilire rotte e sistemi di separazione del traffico; può sospendere temporaneamente il passaggio in aree determinate se ciò è indispensabile alla sicurezza, purché senza discriminazioni e previa pubblicazione. Ciò che non può fare è imporre condizioni che equivalgano a negare il diritto, o pretendere un’autorizzazione preventiva generalizzata.

Resta una questione tuttora aperta, e non da poco: se anche le navi da guerra godano del passaggio inoffensivo alle stesse condizioni. La Convenzione non le esclude, ma diversi Stati costieri esigono comunque notifica o autorizzazione preventiva, mentre le principali potenze marittime contestano tale pretesa. È una delle divergenze interpretative più persistenti della materia, e attraversa tutti i mari — compreso il Mediterraneo.

In breve: nel mare territoriale la sovranità è piena, ma non esclusiva. Il transito altrui è un diritto, finché resta transito.