Isola o scoglio? La differenza vale duecento miglia

Pillole di diritto internazionale del mare · 1 Una roccia in mezzo al mare può valere quattro chilometri quadrati o un milione e mezzo. Dipende da una sola parola della…

Pillole di diritto internazionale del mare · 1

Una roccia in mezzo al mare può valere quattro chilometri quadrati o un milione e mezzo. Dipende da una sola parola della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e la parola è «abitazione».

L’articolo 121 definisce isola qualunque distesa naturale di terra circondata dall’acqua che rimanga emersa con l’alta marea. Un’isola, in quanto tale, genera tutti gli spazi marittimi: mare territoriale, zona contigua, zona economica esclusiva e piattaforma continentale, esattamente come un continente.

Il paragrafo 3 introduce però un’eccezione decisiva: gli scogli che non si prestano all’abitazione umana o a una vita economica propria non hanno zona economica esclusiva né piattaforma continentale. Restano con dodici miglia di mare territoriale, e nulla più.

La differenza è enorme. Una formazione che genera zona economica esclusiva proietta duecento miglia di diritti sulle risorse in ogni direzione; una che non la genera si ferma a dodici. Fra le due ipotesi ballano centinaia di migliaia di chilometri quadrati di mare.

Che cosa significhi «prestarsi all’abitazione umana» è stato per decenni il rompicapo della materia. Basta un faro? Una guarnigione rifornita da terra? Un impianto di dissalazione? Il lodo arbitrale del 2016 sul Mar Cinese Meridionale ha dato la risposta più articolata finora disponibile. I due requisiti sono alternativi: basta la capacità di sostenere l’abitazione umana oppure una vita economica propria. Ciò che conta è la capacità naturale della formazione, non il suo uso attuale né ciò che vi si può installare artificialmente — e l’uso storico è l’elemento probatorio più affidabile per accertarla. Portare acqua e viveri dall’esterno non trasforma uno scoglio in un’isola.

È il motivo per cui la costruzione di installazioni su formazioni minori, per quanto imponente, non modifica il titolo giuridico: la Convenzione guarda a com’era la formazione in origine, non a come è stata attrezzata.

Nel Mediterraneo la questione non è teorica. In un mare stretto, l’effetto attribuito a un’isola minore sposta il confine di spazi che valgono pesca, idrocarburi e cavi sottomarini. L’accordo tra Italia e Tunisia del 20 agosto 1971 sulla piattaforma continentale segue la linea mediana tra le coste continentali e racchiude Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Lampione in ristretti archi di mare circostante, senza attribuire loro una piena proiezione verso il largo. È una scelta negoziata, non imposta dalla norma — ma mostra quanto pesi la domanda.

In breve: un’isola proietta duecento miglia di diritti sulle risorse, uno scoglio dodici. La linea di confine passa per la capacità naturale di ospitare una vita umana o economica autonoma — e non si attraversa costruendoci sopra.