Il relitto di Mazara e il punto in cui la tutela si ferma

Sicilia, Mediterraneo, Europa · Mazara del Vallo «Il relitto di Mazara è protetto. Il problema comincia qualche miglio più al largo.» L’8 agosto il Ministero della Cultura ha annunciato l’individuazione,…

Sicilia, Mediterraneo, Europa · Mazara del Vallo

«Il relitto di Mazara è protetto. Il problema comincia qualche miglio più al largo.»

L’8 agosto il Ministero della Cultura ha annunciato l’individuazione, a circa tre miglia dalla costa di Mazara del Vallo e a quarantasei metri di profondità, di un relitto di epoca romana databile fra il II e il I secolo avanti Cristo. Sul fondale ci sono centinaia di anfore, in prevalenza del tipo Dressel 1A, due ceppi d’ancora in piombo e un’altra struttura dello stesso materiale. Il ministro l’ha definita una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni; la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana proseguirà la documentazione del sito.

La notizia è stata raccontata quasi ovunque come un ritrovamento archeologico, ed è naturale che sia così. Ma contiene una questione giuridica che riguarda la Sicilia molto più del singolo relitto, e che si coglie soltanto guardando un numero: tre miglia.

Dove si trova cambia tutto

Il mare territoriale italiano si estende per dodici miglia dalla linea di base. Un relitto che giace a tre miglia dalla costa si trova quindi in acque sulle quali lo Stato esercita piena sovranità, e vi si applica senza alcuna incertezza il diritto interno.

Una cosa, intanto, è certa: il relitto non appartiene a chi lo ha trovato. Il ritrovamento non attribuisce proprietà, ma un obbligo di denuncia e il diritto a un premio, e questo vale tanto per un’istituzione quanto per un pescatore o un subacqueo sportivo.

Meno lineare è stabilire a chi appartenga. La regola generale dell’articolo 91 del Codice dei beni culturali attribuisce allo Stato le cose di interesse archeologico rinvenute nel sottosuolo o sui fondali marini. In Sicilia, però, il quadro è complicato dall’autonomia speciale: l’articolo 33, secondo comma, dello Statuto include nel patrimonio indisponibile della Regione le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico «da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale», e la Corte costituzionale, nella sentenza n. 234 del 2012, ha riconosciuto che quella previsione disciplina un autonomo modo di acquisto della proprietà pubblica conseguente al ritrovamento. Sul piano amministrativo, poi, le norme di attuazione del 1975 hanno trasferito alla Regione le attribuzioni statali in materia di antichità, opere artistiche e musei: è per questo che a intervenire è la Soprintendenza del Mare regionale.

Per un reperto sommerso nelle acque siciliane, dunque, la questione proprietaria non si risolve richiamando soltanto la disciplina generale del Codice. Resta da coordinare con precisione la nozione statutaria di «sottosuolo regionale» con il ritrovamento avvenuto sul fondale del mare territoriale — che è cosa diversa dal sottosuolo terrestre, e che nessuna delle due disposizioni menziona espressamente. È una questione aperta, e vale la pena dirlo invece di appiattirla.

Nella stessa direzione va la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 e ratificata dall’Italia con la legge 23 ottobre 2009, n. 157. La Convenzione sottrae il patrimonio culturale subacqueo alla disciplina del recupero e del ritrovamento propria del diritto marittimo — salvo che l’intervento sia autorizzato dalle autorità competenti, pienamente conforme alla Convenzione e tale da assicurare la massima protezione dei reperti — vieta lo sfruttamento commerciale e indica come opzione prioritaria la conservazione in situ: il fondale non è un magazzino da svuotare, è il contesto che dà senso agli oggetti. Nel mare territoriale, poi, è lo Stato costiero ad avere il diritto esclusivo di regolamentare e autorizzare gli interventi.

Sul piano della tutela, invece, per il relitto di Mazara il quadro è completo e non presenta particolari zone d’ombra. Ed è già stato applicato: la scoperta nasce da una segnalazione, la reazione è stata di documentazione e non di recupero, e la competenza è quella corretta.

Il rischio che nessuno nomina

Un sito archeologico sommerso, però, è vulnerabile in un modo che un sito terrestre non è: non ha recinzioni, non ha custodi, e la sua posizione è l’unica vera protezione che possiede. La regola della conservazione in situ non è soltanto una scelta metodologica; è anche una misura di sicurezza, perché ogni recupero non necessario espone il contesto e ogni divulgazione della posizione lo espone di più.

È il motivo per cui, in casi come questo, la comunicazione istituzionale indica il tratto di mare ma non le coordinate. Ed è anche il motivo per cui la diffusione spontanea di immagini e riferimenti di localizzazione — comprensibile, spesso in buona fede, oggi immediata attraverso i social — non è un dettaglio di costume: le anfore intere sono da decenni un oggetto di mercato, e il saccheggio dei relitti in Mediterraneo è documentato quanto la loro scoperta.

Il punto in cui la tutela si ferma

Qui arriva la parte che riguarda la Sicilia in modo specifico.

Oltre il limite delle dodici miglia, il Codice dei beni culturali prevede che gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nella fascia di mare che si estende per ulteriori dodici miglia dal limite esterno del mare territoriale siano tutelati secondo le regole allegate alla Convenzione del 2001. È la cosiddetta zona archeologica — espressione descrittiva, non autonoma zona marittima ai sensi della Convenzione sul diritto del mare — che copre il tratto compreso fra le dodici e le ventiquattro miglia.

Qui però occorre tenere distinti due piani che il linguaggio corrente confonde. L’articolo 94 estende in quella fascia una tutela di diritto interno, richiamando per relationem le Regole allegate alla Convenzione e assumendole quale parametro di disciplina dei rinvenimenti e degli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, nei limiti in cui l’ordinamento italiano possa esercitarvi la propria giurisdizione. Altra cosa è il titolo internazionale a regolare e autorizzare le attività, che l’articolo 8 della Convenzione riconosce allo Stato costiero nella propria zona contigua — presupponendo, dunque, che una zona contigua esista.

Ed è qui che si innesta la legge 7 maggio 2026, n. 70, sulla valorizzazione della risorsa mare, di cui ho già scritto a proposito della zona economica esclusiva. Quella legge autorizza l’istituzione della zona contigua fino a ventiquattro miglia, con controlli in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione, e — non da ultimo — con la tutela del patrimonio archeologico sommerso. Autorizza: perché l’istituzione effettiva è rimessa a un successivo decreto presidenziale, che a oggi non risulta adottato. E i poteri che vi potranno essere esercitati sono previsti «nei limiti stabiliti dal diritto internazionale vigente» — formula che rinvia, per l’appunto, all’articolo 8 della Convenzione.

Finché quel decreto non arriva, la protezione del patrimonio sommerso fra le dodici e le ventiquattro miglia continua a poggiare sul solo articolo 94 del Codice e sulle regole della Convenzione, senza l’apparato di poteri di controllo che la zona contigua consentirebbe di esercitare.

Il Canale di Sicilia, ancora una volta

Che questa non sia una questione teorica lo dimostra il precedente più significativo che l’Italia abbia costruito in materia, e riguarda proprio le acque siciliane. Il Banco Skerki, formazione sottomarina situata nel Canale di Sicilia fra la Sicilia e la Tunisia, custodisce numerosi reperti e diversi relitti di età romana. È lì che, su iniziativa italiana, è stato avviato il primo processo di cooperazione multilaterale previsto dalla Convenzione del 2001 per un patrimonio sommerso situato oltre il mare territoriale — con la Tunisia nel ruolo di Stato coordinatore, perché i resti interessati ricadono sulla sua piattaforma continentale.

Il Canale di Sicilia, dunque, torna ad essere il quadrante in cui tutti i nodi si intrecciano: la porzione di zona economica esclusiva ancora da delimitare, la zona contigua autorizzata ma non istituita, e un patrimonio archeologico che si trova in larga parte oltre le acque in cui la tutela è agevole. Non è una coincidenza: è la conseguenza geografica di un mare stretto, in cui tutto ciò che conta si colloca appena oltre il limite più comodo.

Che cosa se ne ricava

Il relitto di Mazara è una buona notizia, e va detto senza riserve: la segnalazione ha funzionato, la risposta istituzionale è stata rapida e corretta, la scelta è stata documentare invece che recuperare.

Ma se la scoperta serve a qualcosa oltre alla soddisfazione di un’estate, serve a ricordare che il mare siciliano custodisce un patrimonio la cui protezione non è uniforme: piena entro le dodici miglia, più fragile subito dopo, affidata alla cooperazione internazionale più al largo. E che uno degli strumenti per rafforzarla è già stato previsto dal legislatore e attende soltanto di essere attuato.

Le anfore di Mazara sono rimaste sul fondo duemila anni. Possono aspettare ancora. Un decreto, invece, si può firmare adesso.