Questioni internazionali · Mar Cinese Meridionale
«Un lodo che nessuno esegue non è un lodo fallito: è un lodo che ha spostato l’onere della giustificazione.»
Il 12 luglio 2026 è caduto il decimo anniversario del lodo reso dal tribunale arbitrale costituito ai sensi dell’Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare nella controversia tra Filippine e Cina. Quattordici governi — tra cui l’Italia — hanno diffuso una dichiarazione congiunta per l’occasione, e l’Alto rappresentante dell’Unione ha ricordato che il lodo è definitivo e giuridicamente vincolante per le parti. Pechino ha replicato ribadendo di non riconoscerlo, definendolo nullo e privo di effetti.
Dieci anni sono un intervallo sufficiente per porre la domanda scomoda: a che cosa è servito? La Cina non ha modificato le proprie posizioni, non ha ritirato la linea a nove tratti, non ha restituito ai pescatori filippini l’accesso incondizionato alle acque di Scarborough. Chi guarda al diritto internazionale come a un sistema di comandi assistiti da sanzione ne ricava la conferma di un pregiudizio antico: che si tratti di una costruzione elegante e sostanzialmente inefficace.
La conclusione, però, poggia su una premessa sbagliata, e vale la pena smontarla.
Che cosa ha deciso davvero il tribunale
Il lodo non ha assegnato sovranità su alcuna isola: il tribunale ha dichiarato espressamente di non avere giurisdizione sulle questioni di sovranità territoriale. Ha fatto qualcosa di diverso e, sul lungo periodo, di più penetrante: ha stabilito che cosa la Convenzione consente di rivendicare.
Ha affermato che eventuali diritti storici incompatibili con il sistema delle zone marittime della Convenzione si sono estinti con essa, sicché la linea a nove tratti, in quanto pretesa di diritti storici sulle acque, è priva di fondamento. Ha applicato l’articolo 121, paragrafo 3, concludendo che tutte le formazioni emerse con l’alta marea delle Spratly, e la stessa secca di Scarborough, sono scogli: dodici miglia di mare territoriale, nessuna zona economica esclusiva, nessuna piattaforma continentale. Ha accertato che alcune formazioni si trovano nella zona economica esclusiva filippina, che l’esclusione dei pescatori filippini da Scarborough è illecita, e ha censurato i gravi danni arrecati alle barriere coralline.
Sono statuizioni sul contenuto del diritto, non sull’attribuzione di territori. E il diritto, una volta accertato, non smette di esistere perché una parte lo ignora.
L’inadempimento non è indifferenza
Il dato più interessante di questi dieci anni non è che la Cina non abbia eseguito il lodo: è la quantità di energia diplomatica che ha impiegato per contestarlo. Un governo che ritenesse davvero una pronuncia irrilevante non pubblicherebbe posizioni ufficiali a ogni anniversario, non promuoverebbe contro-narrazioni accademiche, non reagirebbe alle dichiarazioni altrui.
Il lodo ha prodotto un effetto che i giuristi conoscono bene e che il dibattito pubblico trascura: ha spostato l’onere della giustificazione. Prima del 2016, la linea a nove tratti era una rivendicazione ambigua che poteva convivere con il silenzio. Dopo, ogni condotta che vi si fonda deve essere argomentata contro un accertamento giurisdizionale. Chi agisce in quelle acque non si limita più a esercitare una pretesa: deve spiegare perché una decisione vincolante non lo vincola.
È una posizione costosa. Non impedisce la condotta, ma la rende sempre isolabile, sempre qualificabile, sempre opponibile nelle sedi in cui il costo reputazionale conta.
Perché riguarda anche noi
Si dirà che è una vicenda lontana, che il Mar Cinese Meridionale non è il Mediterraneo e che le rotte asiatiche interessano l’Europa solo per il commercio. È vero solo in superficie.
Il precedente non si limita alla geografia in cui nasce. Se l’interpretazione dell’articolo 121, paragrafo 3, elaborata per le Spratly è corretta, essa vale per ogni scoglio di ogni mare — e nel Mediterraneo, dove le distanze sono brevi e le formazioni minori numerose, l’effetto attribuito a un’isola può spostare migliaia di chilometri quadrati di zona economica esclusiva. L’accordo italo-tunisino del 1971, che riconosce a Pantelleria e alle Pelagie un effetto ridotto, è nato molto prima di quel lodo: ma la logica che vi presiede è la stessa.
E vale anche l’inverso, che è la ragione per cui quattordici governi hanno firmato quella dichiarazione. Un ordinamento in cui una decisione vincolante può essere ignorata senza conseguenze da uno Stato abbastanza forte è un ordinamento in cui nessuno Stato debole può fare affidamento sull’arbitrato. L’Italia, che ha appena proclamato una zona economica esclusiva parziale e che dovrà negoziare delimitazioni difficili nel Canale di Sicilia, ha un interesse molto concreto a che quel meccanismo resti credibile.
Il tempo lungo del diritto
La misura dell’efficacia di una pronuncia internazionale non è la sua esecuzione immediata: è la sua capacità di restare disponibile. Le sentenze internazionali non scadono, e chi le invoca a distanza di decenni non invoca un documento storico ma un accertamento ancora valido.
Dieci anni, per il diritto internazionale, sono un tempo breve. Il lodo del 2016 non ha cambiato la geografia del Mar Cinese Meridionale. Ha cambiato ciò che in quelle acque è possibile sostenere senza mentire, e questa è una forma di efficacia che non si misura in navi.
