Sicilia, Mediterraneo, Europa · Diritto del mare
«Nel Parlamento italiano si è sostenuto che il Mediterraneo sia ormai privo di acque internazionali. Ma la stessa zona economica esclusiva italiana è stata proclamata solo in parte: nel Canale di Sicilia, la geografia delle giurisdizioni resta incompiuta.»
Il 17 gennaio 2026 è entrato in vigore l’Accordo sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale — il terzo accordo attuativo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, noto come Accordo BBNJ o Trattato sull’alto mare. È il primo accordo globale giuridicamente vincolante che istituisce un quadro generale per la creazione di aree marine protette nelle zone al di fuori della giurisdizione nazionale, disciplina l’accesso alle risorse genetiche marine e impone valutazioni di impatto ambientale per attività che si svolgono oltre le giurisdizioni statali.
L’Unione europea ne è Parte. Diciassette Stati membri lo hanno ratificato. L’Italia lo ha firmato il 22 settembre 2023 e non ha ancora depositato lo strumento di ratifica.
Nel dibattito parlamentare italiano è emersa, a questo proposito, una tesi apparentemente sensata. La 4ª Commissione permanente del Senato, nella risoluzione del 17 settembre 2025 sulla proposta COM(2025) 173 (Doc. XVIII-bis, n. 28), ha sostenuto che il Mediterraneo, per effetto della progressiva istituzione delle zone economiche esclusive, risulta «di fatto già privo di acque internazionali», e ne ha fatto discendere la possibile esclusione dall’ambito di applicazione dell’Accordo e della proposta di direttiva. La risoluzione precisa di valere anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 234 del 2012.
Perché affrettarsi a ratificare un trattato che riguarda spazi che a casa nostra non esistono più?
È una tesi che merita di essere esaminata, perché è per metà esatta. Ed è proprio la metà sbagliata a riguardare l’Italia più da vicino.
Che cosa sono le «zone al di fuori della giurisdizione nazionale»
L’espressione ne comprende due, distinte e sovrapposte solo in apparenza. La prima è l’alto mare che, ai sensi dell’articolo 86 della Convenzione, comprende tutte le parti del mare non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale, nelle acque interne o nelle acque arcipelagiche di uno Stato. La seconda è l’Area, cioè il fondo marino e il suo sottosuolo situati oltre i limiti delle piattaforme continentali, che la Convenzione dichiara patrimonio comune dell’umanità.
La distinzione è decisiva perché i due spazi si costituiscono in modo diverso. La piattaforma continentale spetta allo Stato costiero ipso facto e ab initio: i relativi diritti non dipendono da occupazione né da alcuna proclamazione, e il titolo, ai sensi dell’articolo 76 della Convenzione, si proietta fino a duecento miglia dalle linee di base anche quando il margine continentale non raggiunga tale distanza. La zona economica esclusiva, al contrario, non sorge automaticamente: l’articolo 55 la configura come un regime giuridico specifico e l’articolo 57 ne fissa l’ampiezza massima, ma perché esista occorre che lo Stato costiero la istituisca.
Applicata al Mediterraneo, la distinzione produce due risposte opposte alla stessa domanda.
Sotto: la tesi regge
Il Mediterraneo è un mare stretto: nessun punto del fondale dista più di duecento miglia da tutte le coste che vi si affacciano. Ne segue che l’intero fondo marino mediterraneo è coperto da titoli di piattaforma continentale, e che il problema non è l’esistenza di un’Area, ma semmai la delimitazione fra titoli sovrapposti di Stati con coste opposte o adiacenti — questione che l’articolo 76, paragrafo 10, lascia espressamente impregiudicata e che l’articolo 83 disciplina.
Nel Mediterraneo, dunque, non c’è Area. Le disposizioni dell’Accordo che riguardano il fondo marino oltre le giurisdizioni nazionali, in questo bacino, non hanno oggetto. Su questo la tesi parlamentare è corretta, e conviene riconoscerlo senza reticenze.
Sopra: la tesi non regge
La colonna d’acqua è un’altra storia, e per una ragione che discende dal carattere non automatico della zona economica esclusiva. Dove uno Stato costiero non abbia istituito una zona economica esclusiva, le acque poste oltre il mare territoriale restano alto mare, ferma restando l’eventuale esistenza di una zona contigua e dei limitati poteri che vi spettano allo Stato costiero. Non per una scelta altrui, ma per assenza di una scelta propria.
Il Mediterraneo ha vissuto per decenni proprio in questa condizione: i Paesi rivieraschi si sono astenuti a lungo dall’istituire zone economiche esclusive, per timore che una proclamazione unilaterale in un mare stretto innescasse controversie di delimitazione difficili da governare. Negli ultimi vent’anni la tendenza si è invertita, ma il processo è incompleto e disomogeneo. Il Mediterraneo di oggi non è un mare senza alto mare: è un mare in cui l’alto mare si sta restringendo, con vuoti che restano.
Il paradosso italiano
Qui il ragionamento incontra un fatto che riguarda direttamente il nostro Paese, e che rende la posizione italiana singolarmente scomoda.
Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2025, n. 193, in vigore dal 3 gennaio 2026, l’Italia ha istituito la propria zona economica esclusiva. Ma lo ha fatto, per esplicita scelta, soltanto in prima applicazione e limitatamente a tre porzioni: Tirreno centro-meridionale, Ionio, Adriatico settentrionale e centro-meridionale. Restano fuori il Tirreno settentrionale e il Mar Ligure, una porzione dell’Adriatico meridionale e — soprattutto — il Canale di Sicilia, dove il perimetro tirrenico si chiude a ovest della Sicilia e quello ionio riparte al largo dell’estremità sud-orientale dell’Isola.
Sarebbe scorretto ricavarne che ogni punto di quelle acque sia alto mare: nel Canale di Sicilia si affacciano anche Tunisia, Algeria, Libia e Malta, e alcuni di questi Stati hanno proclamazioni proprie, di cui occorre tenere conto. Il quadro non è quello di un vuoto, ma di una geografia delle giurisdizioni frammentata, in parte controversa e ancora priva di delimitazioni concordate.
Ed è proprio qui che la tesi dell’irrilevanza mostra la corda. Essa sostiene che la proliferazione delle zone economiche esclusive abbia già eliminato le acque internazionali dal Mediterraneo; ma la proclamazione italiana è espressamente incompleta, e lo è nel settore in cui l’interesse nazionale è più intenso — le rotte del Canale di Sicilia, le marinerie che vi operano, gli ecosistemi e le risorse biologiche delle sue acque, le operazioni navali europee che vi si svolgono. Affermare che il processo è concluso mentre si dichiara per iscritto di averlo lasciato a metà è una posizione difficile da sostenere.
Un precedente mediterraneo, e italiano
Che l’alto mare mediterraneo non sia una categoria teorica lo dimostra un istituto che l’Italia ha contribuito a creare. Il Santuario per i mammiferi marini del Mediterraneo, istituito con l’accordo fatto a Roma il 25 novembre 1999 fra Italia, Francia e Principato di Monaco — ratificato dall’Italia con la legge 11 ottobre 2001, n. 391, ed entrato in vigore il 21 febbraio 2002 — si estende su un’area che comprende acque interne, mari territoriali e — per una porzione considerevole — acque situate al di fuori della giurisdizione nazionale delle tre Parti.
Fu, all’epoca, un esperimento riuscito: la protezione di una specie migratoria non poteva fermarsi al limite delle acque nazionali, e i tre Stati costruirono uno strumento convenzionale per estenderla oltre. È esattamente la logica che l’Accordo BBNJ generalizza su scala globale, e l’Italia la conosce bene perché l’ha già praticata, insieme a Francia e Monaco, in uno dei primi esperimenti di protezione convenzionale dell’alto mare.
Il nodo di Bruxelles
C’è poi un secondo motivo di stallo, che non riguarda il merito ma il riparto delle competenze, e che merita di essere raccontato perché di solito resta nei documenti interni del Consiglio, normalmente lontani dal dibattito pubblico.
Nell’aprile del 2025 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva per dare attuazione uniforme all’Accordo nel diritto dell’Unione. Il Servizio giuridico del Consiglio, in un parere del 2 marzo 2026 indirizzato al Gruppo «Ambiente» e dedicato proprio alla «necessità giuridica e alla competenza», ha osservato che, con specifico riferimento all’obbligo previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, dell’Accordo, la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale già contiene quasi tutto ciò che occorre, e che le sole misure aggiuntive effettivamente richieste riguardano l’obbligo di rendere disponibili informazioni e relazioni attraverso il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall’Accordo.
La conseguenza è delicata: se la direttiva proposta non è giuridicamente necessaria — a condizione che quelle limitate misure aggiuntive siano attuate altrimenti — adottarla diventa una scelta politica, e una scelta politica che sposta l’equilibrio delle competenze fra Unione e Stati membri in una materia — l’ambiente — di competenza concorrente. L’effetto non si è fatto attendere: nella riunione del Gruppo «Ambiente» del 21 aprile 2026 è emerso che allo stato non vi è sostegno per proseguire i lavori sulla proposta, e che non era opportuno continuarne l’esame a livello di gruppo di lavoro.
Il Parlamento europeo, dal canto suo, aveva già adottato — con 454 voti favorevoli, 172 contrari e 19 astensioni — gli emendamenti destinati a costituire il suo mandato per i negoziati interistituzionali, rinviando poi il fascicolo alla commissione competente. Il risultato è uno sfasamento: un ramo del legislatore ha preso posizione, l’altro ha sospeso l’esame.
È una discussione tecnica, ma le sue implicazioni non lo sono: se ne sta discutendo chi parlerà per l’Europa nelle sedi in cui si decideranno le aree marine protette dell’alto mare.
Perché la ratifica conviene
Torniamo all’Italia. La prima Conferenza delle Parti dovrà essere convocata non oltre il 17 gennaio 2027 e sarà la sede in cui prenderà forma l’architettura operativa dell’Accordo, a partire dalle regole di procedura, dagli organi sussidiari e dai meccanismi necessari alla sua attuazione. Uno Stato che non sia Parte non ne è membro: può chiedere di partecipare come osservatore, secondo le modalità del regolamento di procedura, senza diritto di voto.
Per un Paese che si affaccia su un bacino in cui la delimitazione degli spazi marittimi è ancora incompiuta, che ha appena avviato l’istituzione della propria zona economica esclusiva e che deve ancora definire i rapporti di delimitazione con più Stati frontisti nel settore più complesso, presentarsi da osservatore, senza poter concorrere alle decisioni, nella sede in cui prenderà forma l’attuazione dell’Accordo è una scelta difficile da giustificare.
Il Mediterraneo non è un mare senza alto mare. È un mare nel quale il processo di istituzione e delimitazione delle zone economiche esclusive resta incompleto — e la stessa proclamazione italiana ne offre una dimostrazione evidente. Sostenere che per questo il Trattato non ci riguardi significa scambiare un’incompiutezza per un’esenzione.
